Agevolazioni fiscali sul mutuo
Le leggi italiane prevedono delle agevolazioni fiscali sul mutuo, limitatamente ai
mutui prima casa.
Le norme fiscali italiane prevedono la possibilità di detrarre
dall'Irpef un importo pari al 19% dei seguenti oneri collegati al
mutuo:
- interessi passivi
- oneri accessori (spese notarili, spese di istruttoria e di perizia,
oneri fiscali, ecc…)
Nel caso di acquisto della prima casa, l'importo massimo su cui
calcolare la detrazione del 19% è pari a 3.615 euro.
Ad esempio, se nell'arco di un anno si pagano interessi passivi sul
mutuo per acquisto prima casa per cinquemila euro, la riduzione di
imposta sarà di 687 euro (cioè il 19% di 3.615 euro, che è l'importo
massimo su cui calcolare la detrazione).
Per usufruire della detrazione IRPEF, sui mutui stipulati dal 2001 in
avanti, l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro
1 anno dall'acquisto (bisogna cioè prendere la residenza
nell'immobile).
Se, invece, il mutuo viene erogato per costruzione o ristrutturazione
della prima casa, l’importo massimo scende da 3.615 euro a 2.582 euro.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come
abitazione principale, salvo che ciò dipenda da:
- trasferimento per motivi di lavoro;
- ricovero in casa di cura;
- immobile di proprietà del personale in servizio permanente delle
Forze armate e di Polizia.
Inoltre, la detrazione non è ammessa nel caso in cui il mutuo
ipotecario sia stato stipulato autonomamente per acquistare una
pertinenza dell'abitazione principale (cantina, box, ecc...).
Per fruire delle detrazioni per ristrutturazione o costruzione prima
casa, il contribuente deve conservare ed esibire i seguenti documenti:
- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che si prevedono
interventi di costruzione e ristrutturazione
- copia della documentazione che attesta la spesa per gli interventi
effettuati.
Se l'ammontare del mutuo è superiore alle menzionate spese
documentate, le detrazioni non si calcolano sugli interessi relativi
alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese.