Estinzione anticipata del mutuo



Sia i mutui a tasso fisso che i mutui a tasso variabile possono essere estinti in via anticipata, cioè prima della scadenza naturale del mutuo, restituendo il debito residuo (cioè il debito non ancora rimborsato).
Di solito in caso di estinzione anticipata la banca applicava una penale: tale penale va in percentuale del debito residuo che estinguete anticipatamente.



Per i mutui a tasso fisso le penali erano di norma comprese tra il 2& e il 4%, mentre per i mutui a tasso variabile le penali sono comprese tra lo 0% e il 2,5%.



Da febbraio 2007 per i nuovi mutui per acquisto prima casa la normativa impedisce la penale di estinzione anticipata. Inoltre anche per i mutui precedenti le penali sono state ridotte/annullate da un accordo tra ABI e associazioni dei consumatori.