Estinzione anticipata del mutuo



Sia i mutui a tasso fisso che i mutui a tasso variabile possono essere estinti in via anticipata, cioè prima della scadenza naturale del mutuo, restituendo il debito residuo (cioè il debito non ancora rimborsato).
Di solito in caso di estinzione anticipata la banca applica una penale: tale penale va in percentuale del debito residuo che estinguete anticipatamente.



Per i mutui a tasso fisso le penali sono di norma comprese tra il 2& e il 4%, mentre per i mutui a tasso variabile le penali sono comprese tra lo 0% e il 2,5%.
Quindi, se volete estinguere un mutuo con debito residuo di 50.000 euro e che prevede una penale di estinzione anticipata dell'1%, dovrete restituire 50.000 x 10% = 50.500 euro.



Da febbraio 2007 per i nuovi mutui per acquisto prima casa la normativa impedisce la penale di estinzione anticipata. Le penali restano valide per i mutui stipulati fino a gennaio 2007, anche se sono state ridotte da un accordo tra ABI e associazioni dei consumatori. Per un dettaglio delle penali applicabili in caso di estinzione anticipata cliccate su "estinzione mutuo".
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