Ipoteca
Gli istituti di credito domandano la formalizzazione di una valida
garanzia a quanti richiedono un mutuo.
La garanzia comporta solitamente l'iscrizione di una ipoteca (al grado
più elevato disponibile, preferibilmente ipoteca di primo grado) sul
bene che verrà acquistato col mutuo o su eventuali altri beni di
proprietà del richiedente o di terze parti che si fanno da garanti per
suo conto tramite una fideiussione.
L'ipoteca è opponibile ai terzi dalla data in cui il notaio la iscrive
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (data di
consolidamento dell'ipoteca)e può avere una
durata massima di vent'anni dalla data di iscrizione. Con l'estinzione
del debito, il mutuatario (o comunque il proprietario del bene
ipotecato) ha titolo per richiedere la cancellazione dell'ipoteca;
ordinariamente il mutuante fornisce un semplificante documento
certificante il suo "assenso a cancellazione". Va detto che, venuta
meno la causa dell'ipoteca (perché il debito sia nel frattempo stato
onorato), la cancellazione non è nei fatti di grande utilità:
l'ipoteca deprivata di funzione di garanzia (ipoteca perenta, a fronte
di mutuo già rimborsato) non produce effetti di sorta, salvo nel caso
che se ne debba iscrivere un'altra.
La dazione di ipoteca
L'ipoteca a garanzia del credito deve essere iscritta su un bene
immobile di proprietà di uno dei soggetti coinvolti nell'operazione
immobiliare, e perciò verrà iscritta contro:
* il mutuatario, se il bene era già suo e se continuerà ad esserlo (ad
esempio per i mutui di ristrutturazione o per liquidità).
* il fidejussore, se il suo intervento esterno (e se il mutuante vi
conviene) comporta che egli presti garanzia con propri beni personali
* l'alienante, se il bene è in compravendita, perché se l'erogazione
del mutuo condiziona il perfezionamento della compravendita (in modo
che la proprietà del bene non possa essere trasferita se non con
l'ausilio del mutuante), nel momento in cuoi si deve iscrivere
l'ipoteca il bene è ancora di proprietà dell'alienante, il quale dovrà
per questo costituirsi "terzo datore di ipoteca", cioè dare un assenso
(condizionato ai fini del perfezionamento della compravendita)
all'iscrizione della stessa.