Procedura di erogazione del mutuo
Il contratto di mutuo presenta una fase di passaggi abbastanza
articolati. Le procedure tendono ad essere simili tra i diversi
intermediari finanziari che propongono
mutui:
1) Apertura dell'istruttoria di mutuo:
l'aspirante mutuatario presenta la richiesta di concessione di mutuo,
indicando tutti i dati tecnici ed economici necessari al mutuante per
la valutazione preliminare della domanda e che riguardano tanto
l'aspetto soggettivo (condizioni economiche del richiedente, reddito,
altri prestiti in essere) quanto quello finalistico (scopi della
richiesta del mutuo - es. acquisto di casa); accessoriamente si
produce tutta la documentazione accessoria (compromesso, atto di
provenienza del bene da acquistare, documentazione catastale). Quindi
il richiedente il mutuo, per avviare la pratica, deve presentare sia
la
documentazione tecnica
che la
documentazione
reddituale.
2) Perizia ed altri accertamenti:
l'immobile presentato a garanzia del credito deve essere esaminato da un
perito di fiducia del mutuante (cioè della banca), il quale deve individuarlo con
precisione, descriverne consistenza e caratteristiche giuridiche e
tecniche ed indicarne il valore tramite una
perizia; a seconda dei casi possono svolgersi
altri accertamenti in ordine a particolari situazioni di fatto e di
diritto (ad esempio condoni non ancora ultimati, ipoteche già iscritte
da altre banche,ecc).
3) Chiusura dell'istruttoria:
l'istruttoria, una volta che la documentazione è stata raccolta,
prevede la valutazione dell'
ammissibilità del mutuo e si conclude con la delibera di concessione
ovvero con la mancata concessione del mutuo; in questo caso, si registra
che la comunicazione al mutuatario di non accoglimento della domanda è
più frequentemente trasmessa in modo del tutto informale e che la
maggior parte delle istruttorie non andate a buon fine non hanno una
chiusura formale.
4) Atto di mutuo:
con l'atto di mutuo il contratto
entra in pieno effetto, il mutuante consegna il capitale erogato al mutuatario
(in realtà al datore di
ipoteca, cioè a
colui che presta la garanzia) e vengono eseguite le formalità relative
alla garanzia prestata (iscrizione di ipoteca).
Di norma la banca non rende disponibile la somma la stessa giornata della stipula del
mutuo, ma aspetta che il
notaio iscriva l'
ipoteca presso i pubblici registri e che, trascorsi 8 giorni dalla trascrizione, l'ipoteca di consolidi (cioè diventi
opponibile a eventuali terzi creditore del mutuatario). Solo dopo il consolidamento dell'
ipoteca la banca rende effettivamente disponibile
la somma con l'
erogazione del mutuo.
Per questo motivo in caso di stipula contestuale di compravendita dell'immobile e di mutuo, il mutuatario acquirente dell'immobile dà alla banca
erogante una
disposizione irrevocabile di bonifico, cioè l'ordine non revocabile di effettuare, appena il mutuo sarà erogato, un bonifico a favore del
venditore per la somma della compravendita. Di norma, passano circa 15 giorni tra la data di stipula del mutuo e la data di effettiva erogazione.
Nel caso in cui il venditore voglia ricevere la somma della compravendita la mattina stessa della stipula della compravendita e del mutuo la banca che erogherà
il mutuo di solito mette a disposizione del mutuatario un
prefinanziamento, che si estinguerà con l'effettiva
erogazione del mutuo.